Legge sulla nazionalità della Repubblica Popolare Cinese
Il Gennaio 13, 2022 da admin(Adottata alla terza sessione del quinto Congresso Nazionale del Popolo, promulgata con ordinanza n. 8 del Presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo il 10 settembre 1980 e in vigore dal 10 settembre 1980)
Articolo 1 La presente legge è applicabile all’acquisizione, alla perdita e al ripristino della cittadinanza della Repubblica Popolare Cinese.
Articolo 2 La Repubblica Popolare Cinese è uno Stato multinazionale unitario; le persone appartenenti a qualsiasi nazionalità della Cina hanno la cittadinanza cinese.
Articolo 3 La Repubblica Popolare Cinese non riconosce la doppia cittadinanza a nessun cittadino cinese.
Articolo 4 Ogni persona nata in Cina i cui genitori sono entrambi cittadini cinesi o uno dei cui genitori è un cittadino cinese ha la cittadinanza cinese.
Articolo 5 Ogni persona nata all’estero i cui genitori sono entrambi cittadini cinesi o uno dei cui genitori è un cittadino cinese ha la cittadinanza cinese. Ma una persona i cui genitori sono entrambi cittadini cinesi e si sono stabiliti all’estero, o uno dei cui genitori è cittadino cinese e si è stabilito all’estero, e che ha acquisito la cittadinanza straniera alla nascita non ha la cittadinanza cinese.
Articolo 6 Qualsiasi persona nata in Cina i cui genitori sono apolidi o di nazionalità incerta e si sono stabiliti in Cina ha la cittadinanza cinese.
Articolo 7 I cittadini stranieri o apolidi che sono disposti a rispettare la Costituzione cinese e altre leggi e che soddisfano una delle seguenti condizioni possono essere naturalizzati dopo l’approvazione delle loro domande:
(1) sono parenti prossimi di cittadini cinesi;
(2) si sono stabiliti in Cina; o
(3) hanno altri motivi legittimi.
Articolo 8 Chiunque chieda la naturalizzazione come cittadino cinese acquisisce la cittadinanza cinese al momento dell’approvazione della sua domanda; una persona la cui domanda di naturalizzazione come cittadino cinese è stata approvata non conserva la cittadinanza straniera.
Articolo 9 Ogni cittadino cinese che si è stabilito all’estero e che è stato naturalizzato come cittadino straniero o ha acquisito la cittadinanza straniera di sua spontanea volontà, perde automaticamente la cittadinanza cinese.
Articolo 10 I cittadini cinesi che soddisfano una delle seguenti condizioni possono rinunciare alla cittadinanza cinese dopo l’approvazione della loro domanda:
(1) sono parenti prossimi di cittadini stranieri;
(2) si sono stabiliti all’estero; o
(3) hanno altri motivi legittimi.
Articolo 11 Qualsiasi persona che chiede la rinuncia alla cittadinanza cinese perde la cittadinanza cinese dopo l’approvazione della sua domanda.
Articolo 12 I funzionari statali e il personale militare in servizio attivo non possono rinunciare alla cittadinanza cinese.
Articolo 13 I cittadini stranieri che un tempo possedevano la cittadinanza cinese possono chiedere il ripristino della cittadinanza cinese se hanno motivi legittimi; coloro le cui domande di ripristino della cittadinanza cinese sono state approvate non possono conservare la cittadinanza straniera.
Articolo 14 Le persone che desiderano acquisire, rinunciare o ripristinare la cittadinanza cinese, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 9, devono espletare le formalità di domanda. Le domande dei minori di 18 anni possono essere presentate a loro nome dai genitori o da altri rappresentanti legali.
Articolo 15 Le domande di cittadinanza in patria sono trattate dagli uffici di pubblica sicurezza dei comuni o delle contee di residenza dei richiedenti; le domande di cittadinanza all’estero sono trattate dalle agenzie di rappresentanza diplomatica e dagli uffici consolari della Cina.
Articolo 16 Le domande di naturalizzazione come cittadini cinesi e di rinuncia o ripristino della cittadinanza cinese sono soggette all’esame e all’approvazione del Ministero della pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese. Il Ministero della Pubblica Sicurezza rilascia un certificato a ogni persona la cui domanda è stata approvata.
Articolo 17 Lo status di nazionalità delle persone che hanno acquisito o perso la nazionalità cinese prima della promulgazione della presente legge rimane valido.
Articolo 18 La presente legge entra in vigore a partire dalla data della sua promulgazione.
(Per altre leggi e regolamenti in Cina, si prega di cercare nel database delle leggi e regolamenti del Congresso nazionale del popolo.)
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